Staking: la remunerazione dell’attività svolta dalla persona fisica costituisce reddito di capitale e, se il wallet è detenuto presso un exchange italiano, il detentore non è soggetto a monitoraggio fiscale.
Con una recente Risposta ad interpello (437 del 26.8.2022, a rettifica della Risposta 433 del 24 agosto 2022) l’Agenzia delle entrate interviene sul regime fiscale applicabile all’attività di staking svolta da persone fisiche.
Si stabilisce che la remunerazione dello staking costituisce reddito di capitale (ai sensi dell’art. 44, comma, 1, lettera h del TUIR) e, se accreditata alla persona fisica su wallet custodito da un echange italiano, quest’ultimo è tenuto all’applicazione della ritenuta nella misura del 26% ai sensi dell’art. 26, comma 5, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
La Risposta prosegue affermando che, se il wallet è custodito da un exchange italiano, il contribuente non è tenuto al monitoraggio fiscale (quadro RW della dichiarazione dei redditi).